Le Sezioni Unite sulla sospensione condizionale non richiesta in appello

Con ordinanza n. 38398 del 2018, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, e a quali condizioni, il giudice d’appello debba motivare il concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena».

A tal fine, le Sezioni Unite con sentenza n.22533 del 22.05.2019 hanno stabilito che il giudice di appello è obbligato a motivare le ragioni per cui, pur in presenza dei presupposti di legge, non ha concesso d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre l’imputato non può ricorrere in Cassazione contro la mancata e non motivata applicazione della sospensione condizionale se non l’ha richiesta espressamente nel giudizio di appello.

In sentenza: «Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l’imputato non può dolersi, con ricorso per Cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio dl appello».

Da un lato viene, dunque, riconosciuto «l’esercizo del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge – o di una o più attenuanti – come un “dovere”, in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di Appello». Tale potere dovere, prosegue la decisione, essendo espressamente attribuito al giudice, “di ufficio” dall’art. 597, co. 5, c.p.p., non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte. Dall’altro, invece, ponendosi come “eccezione” al generale principio “devolutivo” che governa l’appello, il mancato esercizio non configura un vizio deducibile in Cassazione.

La Corte ha così rigettato il ricorso di un uomo condannato per traffico illecito di sostanze stupefacenti che dopo la riforma in appello della condanna in senso a lui più favorevole – da tre ad uno anno – aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione, senza alcuna motivazione, della beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sezioni Unite, sentenza n.22533 del 22.05.2019

2019-06-03T17:30:20+02:00 3 Giugno 2019|