Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato
- che l’aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.
- che al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall’art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato.
(Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 46624 ud. 29/10/2015 – deposito del 24/11/2015)
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/46625_12_2015.pdf