La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 49613 del 16 dicembre 2015, ha stabilito che, nei casi di stalking, non è necessaria la precisa indicazione di date e luoghi dei singoli episodi.
La Suprema Corte, infatti, ha sentenziato che il grave e perdurante turbamento della vittima è sufficiente affinché gli atti persecutori assumano rilevanza ai fini penali del reato di stalking.
Non è necessaria una precisa collocazione temporale dei singoli atti , ma è sufficiente la loro descrizione, da parte della vittima e gli effetti che alla stessa sono derivati.
Il punto evidenziato dagli Ermellini è costituito dallo stato di ansia e dall’effetto destabilizzante dell’equilibrio psicologico e della serenità della vittima: diventano, quindi, rilevanti tutte le condotte e le dichiarazioni dalla stessa rese a seguito del reato subito.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 49613/15; depositata il 16 dicembre)