0815122225

0818863084

INFO@DEIURE.NET

La Cassazione, con sentenza della Terza sezione penale, n. 891, depositata il 13 gennaio 2016, ha confermato ciò che era ovvio: l’innalzamento delle soglie di punibilità dei reati fiscali ex Legge n. 74/2000 è applicabile per i processi in corso, anche per fatti avvenuti prima dell’emanazione del D. Lgs. n. 158/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015.

Chi ha commesso un reato fiscale negli scorsi anni e non ha ancora subìto una sentenza definitiva di condanna potrà essere assolto anche in secondo grado o in Cassazione se la condotta rientra nei limiti che sono stati “depenalizzati” dalla recente riforma fiscale approvata dal Governo entrata in vigore lo scorso 22 ottobre. A mettere definitamente un punto sulla retroattività delle nuove soglie di punibilità di reati come l’omessa dichiarazione dei redditi o dell’Iva, l’omesso versamento dell’IVA e delle ritenute, o ancora la dichiarazione infedele è una recente sentenza  della Cassazione.

La Suprema Corte ha, in buona sostanza, applicato il cosiddetto principio del favor rei che impone, in presenza di una successione di norme nel tempo, dove l’ultima è più favorevole al reo rispetto a quella precedente, l’applicazione del trattamento più lieve anche alle condotte poste in essere quando era ancora in vigore la disciplina più rigorosa. Ciò vale anche per i procedimenti ancora in corso, non chiusi con sentenza definitiva. Il che significa che chi abbia riportato una sentenza di condanna in primo grado (anche concordata) potrà fare appello e chi è stato condannato in appello potrà ricorrere in Cassazione per ottenere l’assoluzione. Più precisamente, la formula da preferire nel caso in questione è quella di un proscioglimento perché il fatto non sussiste. Una formulazione più ampia rispetto a quella “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, tale da cancellare ogni rilevanza della condotta non solo in sede penale, ma anche nei giudizi civili. A mancare infatti è uno degli elementi costitutivi del reato.

Le nuove soglie di punibilità per i reati tributari sono dunque ufficialmente retroattive. A fare da apripista un contribuente condannato per i reati di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele, condanna emessa a seguito di patteggiamento, ma successivamente oggetto di impugnazione. Nel frattempo, però, è stato approvato il decreto legislativo che riforma le sanzioni tributarie. Un intervento che ha conseguenze immediate anche su chi ha già affrontato il processo.

La sentenza, infine, chiarisce anche che il patteggiamento rappresenta un accordo relativo al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca “per il quale la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna”, tanto che, anche se un’intesa con il pm c’è stata pure sul punto della confisca, il giudice non è obbligato a recepirlo.

(Cassazione, III Sezione Penale,n. 891, depositata il 13 gennaio 2016)