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Truffa aggravata e abuso di ufficio per i dipendenti del Tar che – in assenza specifici poteri – stipulino convenzioni telefoniche con le compagnie sul mercato, in nome e per conto del tribunale. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 2281/2016. La Corte, in particolare, ha accolto il ricorso della procura contro la sentenza del tribunale di Salerno che aveva ridimensionato i due reati per difetto di gravità indiziaria finendo per condannare i soggetti con la semplice interdizione dai pubblici uffici con la sospensione dall’esercizio del pubblico servizio cui entrambi gli indagati erano adibiti. I fatti in realtà – secondo la Corte – erano assolutamente certi e di indubbia gravità.

La vicenda – Due soggetti appartenenti al Tar di Salerno, nella qualità rispettivamente di dirigente e dipendente amministrativo avevano stipulato con diverse compagnie telefoniche delle convenzioni in base alle quali avevano ricevuto apparecchi telefonici e schede sim in un numero assolutamente sproporzionato rispetto alle effettive esigenze. Si trattava di mille apparecchi a fronte degli appena trenta dipendenti che facevano capo al tribunale campano. Il tutto ovviamente con la complicità dei promoters delle compagnie telefoniche che avevano ricevuto ingenti somme per gli accordi raggiunti. I Supremi giudici, in particolare, non hanno ritenuto meritevole la spiegazione della minore gravità fornita dal Tribunale che poggiava sulla presunta circostanza che l’operato avesse avuto delle ripercussioni negative solo per le compagnie telefoniche e non per il Tar. Sul punto la spiegazione fornita dalla Cassazione è stata molto chiara in quanto gli indagati avevano ricevuto personalmente gli apparecchi telefonici e le schede Sim, quindi era del tutto inveritiera l’affermazione che essi non avevano conseguito un ingiusto profitto dalle truffe. Il danno non era subito solo dalle compagnie telefoniche, ma anche dall’ente pubblico che inconsapevolmente aveva assunto obbligazioni per effetto delle convenzioni stipulate a suo nome.

Profitto e deminutio patrimoni – Andavano pertanto considerati i due elementi propri del reato di truffa ossia l’ingiusto profitto e la deminutio patrimoni. Condizioni che esistevano indiscutibilmente, perché se da un lato i dipendenti avevano conseguito un profitto attraverso gli apparecchi e le schede sim ricevuti, il tribunale dall’operazione aveva subito un’esposizione debitoria per una somma superiore a 490mila euro. Accolto, pertanto, il ricorso della Procura sulla sussistenza della gravità indiziaria nei confronti dei ricorrenti anche in ordine al delitto di truffa aggravata ex articolo 640, comma 2, n. 1 del Cp con riferimento alla somma richiesta al tribunale con alterazione reale e non solo potenziale, in evidente senso peggiorativo, della condizione patrimoniale preesistente.

(Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 20 gennaio 2016 n. 2281.)