Il sequestro preventivo non può essere applicato alla società di comodo attraverso la quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale. Questo il principio sancito dalla quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 3563/2016. Alla base della vicenda un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Latina per il fallimento di una società (a causa di bancarotta fraudolenta per distrazione). La misura ablatoria, tuttavia, andava a colpire le quote societarie (97%) detenute da altro soggetto estraneo al fallimento e facenti capo ad altra società detenuta sempre – nella veste di amministratore di fatto – dal soggetto che aveva procurato il fallimento della prima azienda.
Prosecuzione dell’attività da parte del fallito – La Corte in materia ha puntualizzato che la società di comodo “in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non può in sé e per sé costituire oggetto di sequestro preventivo”, perché nulla vieta che il fallito possa proseguire fuori dal fallimento una precedente attività o addirittura intraprenderne una nuova, fatte salve ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali. In linea di principio – si legge nella sentenza – è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora la misura sia destinata a impedire la protrazione dell’ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale, ma la sua gestione, supposta illecita e “si può, d’altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo a impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate”.
Conclusioni – Nel caso di specie, tuttavia, non è stato dimostrato dai giudici di merito che la società neo costituita potesse avere la funzione di contenitore ove far confluire beni appartenenti alla società dichiarata fallita. Del tutto ininfluente poi la circostanza che la società di comodo avesse come amministratore di fatto lo stesso soggetto che amministrava la società “decaduta”.
(Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 27 gennaio 2016 n. 3563)