La banca non può segnalare un proprio cliente come cattivo pagatore quando non abbia inviato apposito preavviso.
L’onere di preventivo avvertimento, di cui alla norma dell’articolo 4, comma 7 della Delib. Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l’eventualita’ che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilita’ di averne notizia.
Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 giugno 2017, n. 14685-