In materia di distanze legali il Comune può prescrivere spazi inferiori a quelli indicati dalla normativa statale quando le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione. In tutti gli altri casi gli “avvicinamenti” sono considerati arbitrari e quindi illegittimi. Nella sentenza viene richiamato l’articolo 9 del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 che testualmente prevede che «sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 7 novembre 2017 n. 26354.