Pronunciandosi in relazione ad una fattispecie di furto di energia elettrica, la Sezione V della Corte di Cassazione (sent. 28/7/2017, n. 37930) ha fatto applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale.
Tale principio di diritto è stato successivamente ribadito, rispetto ad analoga fattispecie, dalla Sezione Feriale della Suprema Corte (sent. 4/9/2017, n. 39884).
Il caso
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa in data 6/4/2016, confermava la decisione del Tribunale con cui E.A. veniva condannata per il delitto di furto aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento, per avere sottratto illecitamente energia elettrica da una plafoniera del proprio condominio, dopo averla fatta manomettere da un suo incaricato, per alimentare i locali del proprio appartamento.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 28/07/2017 n° 37930