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L’ex coniuge che si dimette dal lavoro, con una scelta di vita del tutto personale, non può di conseguenza pretendere la maggiorazione dell’assegno divorzile.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 3015, aggiungendo che dopo la cosiddetta sentenza Grilli (la n. 11504 del 2017), il tenore di vita matrimoniale non è più un parametro di riferimento. L’unico discrimine rimasto infatti è il raggiungimento o meno della autosufficienza economica.

Corte di cassazione – Sentenza 7 febbraio 2018 n. 3015.