Commette accesso abusivo a un sistema informatico il marito che consulta i dati del conto corrente della ex moglie senza alcuna autorizzazione.
La condotta non è scriminata, ex art. 51 c.p., dalla circostanza che i dati sarebbero serviti per difendersi nell’ambito del procedimento di separazione. La norma non può spingersi al punto da giustificare un indebito accesso alla sfera di riservatezza della controparte, neppure ove si invochi un diritto di difesa particolarmente ampio.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 14627 del 2018, rigettando il ricorso di un marito, condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 615-ter, comma 1 c.p. L’uomo aveva fatto accesso al sistema senza alcuna autorizzazione, stampato gli estratti conto e prodotto gli stessi nella causa civile di separazione.
Per la Cassazione si tratta dunque di accesso abusivo, pur se in possesso delle credenziali, non scriminabile dalla circostanza che i dati sarebbero serviti per difendersi nel giudizio di separazione.
Cassazione, V sez. penale, sentenza n. 14627 del 2018