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In caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, sarà onere della Banca o di Poste Italiane fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente. In mancanza di tale dimostrazione, l’istituto rischia di dover risarcire il cliente vittima di una frode telematica.
Ricade, infatti, nel rischio professionale del prestatore di servizi, prevedibile ed evitabile con opportune misure, l’uso dei codici da parte di terzi per accedere al sistema.
Deve tuttavia trattarsi di un comportamento non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell’ordinanza n. 9158/2018, accogliendo il ricorso di due correntisti di Poste Italiane che avevano chiesto la condanna dell’Istituto al pagamento di una somma a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Cassazione, VI sez. civile, ordinanza n. 9158/2018