In materia di responsabilità medica,va assolto per non aver commesso il fatto il primario dell’ospedale che si è limitato ad affidare il paziente alle cure dei medici a lui subordinati, senza mai visitarlo o senza mai essere coinvolto direttamente nelle cure del paziente.
Se il primario ha svolto i propri comipiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e, nonostante ciò, si è verificato un evento infausto, per esso rispondono unicamente i medici subordinati, a cui il paziente è stato affidato. Il primario di un reparto non può controllare costantemente tutte le attività dei medici subordinati, in quanto anch’egli svolge attività tecnico-professionali, e non può essere accusato di omessa vigilanza, connessa alla sua posizione, se egli non aveva mai visitato il paziente, né è mai stato coinvolto nella gestione del caso dagli altri medici.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, IV sez. penale, con sentenza n.18334/2018, annullano la sentenza impugnata. In realtà già la Corte d’Appello aveva segnalato come il medico in posizione apicale, non ha l’obbligo di dover valutare tutti i casi che entrano in reparto, a meno che non gli venga segnalata la portata anomala di qualcuno di essi.
Corte di Cassazione, IV sez. penale, sentenza n. 18334/ 2018.