Decade dal beneficio della rateizzazione il contribuente che omette di versare al Fisco anche una sola delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di adesione al processo verbale di constatazione. L’inadempimento legittima così l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. tributaria (ordinanza n. 13133/2018), chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un contribuente che aveva optato per l’adempimento dilazionato delle imposte dovute al Fisco (in materia di IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale). Il contribuente, a causa di problemi finanziari, non aveva provveduto al pagamento delle rate scadute e, conseguentemente, l’Agenzia delle entrate procedeva a iscrivere a ruolo, le somme dovute, dedotti i versamenti già eseguiti, con sanzioni e interessi, notificando la relativa cartella di pagamento. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla CTP, affermando che l’iscrizione a ruolo poteva essere effettuata solo limitatamente alle rate scadute rimaste insolute e non all’intero debito. Ricorso respinto dalla Commissione che, rilevata la decadenza del ricorrente dal beneficio della rateizzazione, riteneva legittima l’iscrizione a ruolo dell’intere somme dovute dedotti i versamenti già eseguiti. Decisione confermata anche dalla CTR chiamata a pronunciarsi in seconde cure.
Cassazione, ordinanza n. 13133/2018