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La Corte di Cassazione afferma che non è ammissibile il ricorso alla violenza, fisica o morale, per educare e correggere i figli e chiarisce la differenza sussistente tra il reato di abuso dei mezzi di correzione (ex art. 571 c.p.) e reato di maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.)

La Suprema Corte, con riguardo alle valutazioni nel merito svolte nei gradi di giudizio precedenti, ritiene che “nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte”.

La Cassazione ha chiarito che “i fatti oggetto del processo siano connotati da un reiterato ricorso alla violenza, materiale e morale, e come ciò sia incompatibile con il reato di abuso dei mezzi di correzione; l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente; il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. (Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, P. Rv. 278744)”.

Pertanto, l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente, in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito. (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6, sentenza n. 11956 del 15/02/2017, in cui è stato precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate).

Corte di Cassazione, sez. pen. VI, Sentenza n.18706 del 19.06.2020.