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La Corte di Cassazione ha stabilito che, in mancanza di raggiungimento della soglia di rilevanza causale, non si configura il reato di omicidio colposo a carico del sanitario.

Con la sentenza n. 8864/2020, la Suprema Corte ribadisce l’importanza della ricostruzione del nesso causale tra la condotta del ginecologo, per intervento tardivo sulla gestante, e la morte del feto, in assenza del quale il medico dovrebbe andare assolto con la formula “per non aver commesso il fatto.”

La giurisprudenza afferma pacificamente che: “a proposito dell’obbligo motivazionale del giudice dissenziente in tema di responsabilità medica, […] il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d’ufficio é tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico- scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 9831 del 15/12/2015 – dep. 2016, Minichini e altri, Rv. 267566)”.

Nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, il Giudice di secondo grado non aveva fatto buon governo di tali principi, disattendendo le conclusioni dei periti.

Inoltre, a parere della Suprema Corte, in secondo grado si è trascurato l’insegnamento della giurisprudenza per il quale “nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d’imputazione, di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.”

La Cassazione, in base alle risultanze, afferma che, stante l’apporto scientifico fornito dai periti designati d’ufficio, resta sostanzialmente inesperibile il raggiungimento della soglia probatoria della rilevanza causale della condotta addebitata al sanitario rispetto all’evento infausto.

Corte di Cassazione, Sentenza n.8864 del 03 Luglio 2020