La Corte di Cassazione interviene sulla tematica dell’assistenza al familiare disabile, ai sensi della disciplina contenuta nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed in particolare sulla ammissibilità dell’assistenza a distanza.
Con l’ordinanza n. 16930/2020, la Corte chiarisce che non costituisce abuso del permesso ex l. 104/1992 assistere il familiare disabile trascorrendo con l’invalido una piccola porzione di tempo e recandosi a casa propria, restando a disposizione dello stesso, in attesa di una sua chiamata.
A tale decisione la Suprema Corte giunge a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato a una lavoratrice per insussistenza del fatto contestato, da parte della Corte d’Appello, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Per il Giudice di II grado, infatti, la dipendente non ha abusato del permesso contemplato dall’art. 33 della 104/1992 per assistere il fratello disabile. Il nesso tra assenza dal lavoro e assistenza al familiare è stato accertato, stante la decorrenza oraria del permesso e considerato che la fruizione dei permessi era prevista a giorni e non a ore.
La Cassazione si allinea alla decisione della Corte d’Appello, ritenendo che costituiscono abuso dei permessi di cui alla legge 104/1992 condotte ben più gravi, come lo svolgimento di attività nell’esclusivo interesse del lavoratore, quali l’essersi recato in vacanza, aver partecipato ad attività di personale interesse o aver adottato condotte similari atte a denotare una violazione del principio di buona fede nei rapporti con il datore di lavoro.
La Cassazione del resto ha già ribadito che “in tema di congedo straordinario D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 42, comma 5, l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale”.
Precisa inoltre che “soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente”
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n.16930 del 12.08.2020