Secondo Corte di Cassazione, V sez. penale, la gelosia può essere idonea ad aggravare il reato, collocandosi tra “i motivi abietti o futili” di cui all’art. 61 n. 1 c.p.
Con sentenza n. 23075/2020, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale per il quale la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili, quando la condotta è caratterizzata da «abnormità dello stimolo possessivo» nei confronti della vittima, o di un terzo legato alla stessa, ma anche quando la gelosia è espressione di uno «spirito punitivo» dettato da «reazioni emotive aberranti» conseguenti a comportamenti della vittima che l’ex geloso ha percepito come «atti di insubordinazione» (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 44319/2019; Cass. Pen., Sez. I, n. 49673/2019).
Tale conclusione si inserisce nella più ampia cornice alla stregua della quale l’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 27764101).
Ai fini di tale conclusione, la Corte sottolinea “la centralità del principio di autodeterminazione delle persone, correlato al fondamentale valore della dignità umana, che vale a giustificare la connotazione in termini di maggiore gravità delle condotte violente che trovino il loro movente nel senso di appartenenza nutrito dall’imputato nei confronti dell’individuo con il quale ha condiviso una relazione sentimentale”.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 – 29 luglio 2020, n. 23075