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La Corte di Cassazione afferma che non è necessaria la commissione di atti di violenza sessuale, essendo sufficiente il contributo causale alla violenza sessuale commessa da altri.

Pertanto, risponde del reato di violenza sessuale di gruppo, ex art. 609 octies c.p., anche colui che non ha commesso atti di violenza sessuale, ma ha semplicemente fornito un contributo causale, materiale o anche solo morale, alla commissione del reato.

La violenza sessuale di gruppo si configura quando più persone riunite partecipano alla commissione del fatto, costituendo tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo.

Secondo la Corte: “la previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette proprio al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l’incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione”.

Precisa, inoltre, che non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale,  in quanto è sufficiente che il compartecipe fornisca un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato. La Corte afferma che: “non è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo”.

Il concetto di “partecipazione”, per la Corte di Cassazione, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale, in cui ciascun compartecipe pone in essere, in tutto o in parte, una condotta descritta dall’art. 609 bis c.p., dovendo invece – secondo un’interpretazione più aderente alla volontà del legislatore – ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva.

Nella caso di specie, è emerso che il soggetto, presente nel luogo della perpetrata violenza sessuale durante tutto il tempo in cui si verificavano i fatti, imponeva sia un toccamento al seno alla persona offesa e realizzava anche un video dei fatti criminali, manifestando, in ogni caso, una chiara adesione alla violenza di gruppo, che rafforzava il proposito criminoso degli altri aggressori.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 29096 del 21.10.2020