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Sussiste il requisito della convivenza, ai fini della assegnazione della casa coniugale, anche nell’ipotesi in cui il figlio maggiorenne rientri a casa soltanto nei weekend. Ciò è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23473/2020, emessa al termine di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui, in I grado, il Tribunale aveva assegnato alla moglie la casa ed aveva disposto a carico del marito il versamento in favore del figlio di un assegno mensile di euro 2.000, comprensivo delle spese straordinarie, e di ulteriori euro 2.000 mensili in favore della moglie.
In II grado di giudizio il soggetto obbligato chiedeva al giudice di accertare la sussistenza dei presupposti necessari all’assegnazione della casa coniugale, chiedendo inoltre la revoca dell’assegno disposto in favore della ex coniuge, economicamente autonoma, nonché del figlio o, in subordine, la riduzione dell’importo dovuto a quest’ultimo.
La questione giungeva, dunque, in Cassazione, dove il soggetto obbligato deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 155, 337 sexies e 337 septies c.c. in relazione agli articoli 3 e 42 Cost. Egli sosteneva che “in presenza di figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, non si possa ritenere necessaria la tutela dell’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuto, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate”. Il ricorrente, inoltre, affermava che “nel riconoscere l’assegnazione della casa familiare al genitore convivente con un figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, vi sia un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra il maggiorenne autosufficiente e quello non autosufficiente in violazione del principio costituzionale di uguaglianza ex articolo 3 Cost. e un’ingiustificata compressione del diritto del genitore proprietario in violazione dell’articolo 42 Cost.” Inoltre, il ricorrente, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. Sent. nn. 13295/2014 e 18075/2013), evidenziava che “la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con sporadici allontanamenti, con l’esclusione di saltuario ritorno presso l’abitazione solo per i fine settimana, come accade nel caso di specie”.
Secondo la Cassazione, il motivo di ricorso evidenziato dal soggetto obbligato risulta manifestamente infondato proprio alla luce dei precedenti dallo stesso citati, essendo stato oggetto di insindacabile accertamento di fatto che il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare. Per gli Ermellini, pertanto, deve ritenersi integrato il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione. Aggiungono, inoltre, che non si ravvisa alcuna violazione del principio di uguaglianza a fronte della radicale diversità delle condizioni (figlio maggiorenne autosufficiente e non) poste in comparazione dal ricorrente.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23473 del 27 ottobre 2020