La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha precisato che ogni intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, a meno che l’abuso non sia stato represso, integra il compimento di un nuovo reato, poiché determina una ripresa dell’attività criminosa originaria. Tale eventualità riguarda anche gli interventi di manutenzione ordinaria, che comunque presuppongono la legittima costruzione dell’edificio su cui si interviene.
La Inoltre, gli Ermellini, nella stessa sentenza, si soffermano sulla configurazione del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di cui all’art. 659 c.p., precisando che per ritenere configurata tale fattispecie non è necessario che l’attitudine “disturbativa” dei rumori sia accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice “fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sicché risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità”.
Il caso in questione prende avvio dal rigetto della richiesta avanzata da P.M. di sequestro preventivo di un terreno sul quale il proprietario, che era indagato per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 (capi 1 e 2) e 659 c.p., aveva realizzato varie opere di manutenzione e di adeguamento di una pista di motocross per competizioni di tipo agonistico. Le opere in parola, secondo l’accusa, insistevano su una pista la cui realizzazione era illegittima, perché realizzata nel 1992 in assenza di un valido titolo abilitativo. Il titolare del terreno, gestore dell’impianto, aveva inoltre provocato frequenti rumori, esalazioni, schiamazzi e odori molesti che aveva arrecato disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone.
Nonostante ciò, l’istanza di sequestro avanzata dal P.M. veniva respinta anche dal Tribunale del riesame e la vicenda giungeva all’attenzione della Corte di Cassazione.
Veniva contestato, dal procuratore ricorrente, che il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere penalmente rilevanti le opere di manutenzione del terreno e di livellamento della pista tramite l’utilizzo di ruspe, in quanto le stesse ricadevano su un’opera illegittima e dunque rappresentavano una ripresa della originaria attività illecita. Riteneva, inoltre, che con riguardo all’ipotesi ricadente nel cono d’ombra dell’art. 659 c.p., il giudice a quo avrebbe indebitamente omesso di valorizzare le dichiarazioni rese dai soggetti residenti in prossimità del terreno, vittime dei disturbi, ritenendo indispensabili elementi non necessari, quali l’espletamento di una consulenza tecnica o la misurazione del rumore da parte della P.G.
Secondo la Suprema Corte, la valutazione del reato di abuso edilizio avrebbe richiesto un approfondimento circa la legittimità del titolo abilitativo rilasciato dalla Pubblica Amministrazione nel 1992, poiché “l’accertamento, sia pure incidentale, sulla legittimità del titolo autorizzativo del 1992, a prescindere dal decorso della prescrizione di quella specifica condotta, risulta dirimente nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto penalmente irrilevanti le opere successive, in quanto consistite esclusivamente in interventi di manutenzione e di livellamento della pista tramite l’utilizzo di ruspe. Tale impostazione, tuttavia, avrebbe una sua valenza nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte”. Sul punto viene richiamato un costante orientamento giurisprudenziale per il quale “in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente”.
Dunque, secondo la Cassazione “nel caso di specie, la valutazione del Tribunale (come prima ancora quella del G.I.P.) avrebbe dovuto concernere non tanto la tipologia delle opere eseguite, certe nella loro esistenza, ma piuttosto la loro qualificabilità come prosecuzione di un’attività edilizia abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo (peraltro “provvisorio”) rilasciato nel 1992 dal Comune di Arezzo su un’area con destinazione agricola”.
Anche con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 659 del codice penale, la Suprema Corte critica la valutazione del giudice a quo, ritenendo che si sia soffermata su aspetti ultronei rispetto alla struttura della fattispecie contestata, quali l’assenza di misurazioni tecniche dei rumori o la distanza dalle abitazioni delle persone offese. Per la Cassazione, la fisionomia della contravvenzione contestata, che ha natura di reato di pericolo presunto, “non richiede la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la dimostrazione del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione”.
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 27993 Anno 2020