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La Corte di Cassazione precisa che le condotte integranti mobbing possono essere ricondotte al reato di stalking nel caso in cui le azioni volte ad isolare e vessare il lavoratore determinino gli eventi contemplati dalla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p.

L’art. 612 bis c.p. stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Un primo elemento su cui la Suprema Corte è stata chiamata a soffermarsi ha riguardato la sovrapposizione tra il mobbing e lo stalking, atteso che, nel caso di specie, l’agente aveva posto in essere le condotte contestate solo in ambito lavorativo, senza dispiegare il suo agere nella sfera privata della persona offesa.

Gli Ermellini, sul punto, ricordano che: “L’elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica in tema di tutela delle condizioni di lavoro ha delineato i tratti caratterizzanti il mobbing lavorativo, che si configura ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti vessatori del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo che unifica la condotta, unitariamente considerata. Ed è proprio siffatta finalità a svolgere una peculiare funzione selettiva, in quanto, ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, ma è necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. In tal senso, il mobbing può definirsi in termini di «mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro”.

Appare evidente, per la Cassazione, che la tutela della integrità psico-fisica del lavoratore, rispetto alle modalità con cui si manifesta il mobbing, orienta l’interprete alla riconducibilità delle condotte vessatorie sotto il cono d’ombra dell’art. 612 bis c.p. Infatti: “il delitto di atti persecutori – che ha natura di reato abituale e di danno – è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie”.

Per tali ragioni è del tutto irrilevante il contesto nell’ambito del quale si realizza la condotta, “quando la stessa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis cod. pen. Ed assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche “ambientazioni” (cd. stalking condominiale, giudiziario…).
Ne consegue che nessuna obiezione sussiste, in astratto, alla riconduzione delle condotte di mobbing nell’alveo precettivo di cui all’art. 612-bis cod. pen. laddove quella «mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro», elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice”.

Pertanto, è del tutto infondato il rilievo volto a ritagliare una sorta di zona franca dalla ravvisabilità dello stalking in ambito lavorativo, che ignora in toto la verifica causale e la natura di danno della fattispecie e che, peraltro, prospetta una visione atomistica della libertà morale, oggetto di tutela, limitandola nei diversi settori della vita in cui si esplica la personalità individuale.

Con riguardo alle censure relative alle esigenze cautelari, la sentenza precisa: “in punto di (in)adeguatezza della diversa misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, l’ordinanza impugnata ha ampiamente argomentato riguardo gli indicatori di inaffidabilità dell’indagato, esplicitamente richiamando non solo la perdurante condotta illecita, ex se espressiva di incontinenza comportamentale, anche nel quadro di vessazioni rivolte ad altre dipendenti, ma anche i pretestuosi ritorni presso l’ufficio di (omissis) e i reiterati tentativi di avvicinamento alla persona offesa, successivi alla querela, giustificati ancora una volta da una prospettazione del tutto soggettiva e che resta comunque indenne dal vizio denunciato, anche in riferimento alla circostanza che l’indagato fosse o meno consapevole dell’esistenza di una richiesta di misura cautelare a suo carico”. Per quanto riguarda infine il pericolo di inquinamento probatorio la Corte evidenzia come il Tribunale abbia evidenziato: “concreti indici di compromissione in fieri nella pervicace ed insistente ricerca di contatto dell’indagato con la persona offesa ed il complessivo contesto ambientale, non disgiunta da una componente di tipo intimidatorio.”

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 31273 del 09.11.2020