La Corte di Cassazione con la sentenza n. 163/2021 chiarisce che il reato di violenza privata si configura ogniqualvolta la condotta del soggetto agente risulta oggettivamente coercitiva della volontà della vittima.
Il Giudice di prime cure condannava un minore per i reati di violenza privata e lesioni ai danni di un coetaneo. Tale decisione veniva poi confermata anche in grado di appello.
Il minore ricorreva, dunque, in Cassazione sollevando tre motivi di doglianza. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 610 c.p. evidenziando la perfetta coincidenza tra la condotta minacciosa e violenta dell’imputato e l’evento del reato. La condotta non era infatti finalizzata ad alcun evento ulteriore. La minaccia e gli atti di violenza rappresentano il pati a cui la la persona offesa era stata sottoposta. Con il secondo criticava l’afflittività eccessiva del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte non aveva replicato al motivo con cui erano stati evidenziati l’occasionalità della condotta, il modesto disvalore del fatto e l’incensuratezza dell’imputato. Con il terzo, infine, contestava come la Corte d’Appello non si fosse attenuta, nel determinare l’aumento pena, al criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione.
Secondo la Corte di Cassazione il bullismo comporta l’integrazione della fattispecie della violenza privata, ex art. 610 c.p., se produce nella vittima uno stato di soggezione. Pertanto, annulla il provvedimento di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’Appello competente, ma in diversa composizione.
Per la Suprema Corte, infatti, sono fondati solo il secondo e il terzo motivo, mentre è palesemente infondato il primo motivo in quanto la sentenza impugnata, dopo aver valutato gli atti di bullismo dell’imputato ai danni della giovane vittima di pari età, ha ritenuto che gli stessi si siano “manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà della vittima.”
La Corte ritiene che: “nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell’individuo e la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato, sicché, esso reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge”. Aggiunge inoltre che “il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa” così come affermato da precedenti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità per il quali la libertà di autodeterminazione e di azione si intende come “libertà morale, libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicché alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese”. Prosegue la Corte affermando che: “la nozione di violenza è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente, che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualcosa, indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico”.
Nel caso di specie il minore vittima di atti di bullismo era stato costretto a tollerare “la volgare simulazione dell’atto sessuale” come sostenuto dalla sentenza di secondo grado e, per la Corte, il fatto che l’imputato si sia appoggiato con il proprio corpo a quello della vittima ha determinato una forma di prevaricazione fisica e psicologica. Tale prevaricazione è stata certamente intensificata dalle altre condotte tenute dall’imputato quali la restituzione nelle mani della vittima di un evidenziatore dopo averlo strofinato sui genitali, le parolacce scritte sui libri di scuola, i calci ed i pugni reiterati che, nel loro complesso, hanno ingenerato nella vittima un pati, che è l’evento ulteriore che ne è scaturito.
Corte di Cassazione, sezione penale V, sentenza n. 163 del 05 gennaio 2021.