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“In caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma 2 c.c., che consente di presumere fino a prova contraria la colpa di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli per non avere osservato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, sempre che non si provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l’unico responsabile è il conducente che abbia determinato le collisioni, cioè colui che abbia tamponato l’ultimo dei veicoli della colonna”.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4304/2021, che ha respinto il ricorso promosso da un motociclista contro l’impresa assicurativa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il quale sosteneva di avere subito gravi lesioni alla persona in conseguenza di un sinistro occorso mentre era alla guida e che era stato causato da un’automobile che era fuggita senza prestare soccorso.
In primo grado la domanda era stata solo parzialmente accolta, essendo stato riconosciuto un concorso di colpa paritario, confermato anche in grado di appello. Essendosi trattato di un tamponamento a catena, i Giudici avevano ritenuto che non fosse stata superata la presunzione di colpa concorrente prevista dall’art. 2054, secondo comma, del codice civile.
Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, che ritiene come ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 “il conducente di un veicolo dev’essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione ‘de facto’ d’inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
La Suprema Corte precisa che nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, “unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa”.
Quanto all’ipotesi di tamponamento tra veicoli in movimento, che è quella che si configurava nel caso di specie, poiché il ciclomotore non era fermo, ma semplicemente in una situazione di traffico con veicoli fermi, “trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione ‘iuris tantum’ di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Corte di Cassazione, Sez. VI civile, Ordinanza n.4304 del 18.02.2021