Secondo la Corte di Cassazione, la reazione della moglie alle ingiurie ed alle percosse del marito non dimostra che i coniugi siano reciprocamente aggressivi, inoltre, l’atteggiamento reattivo della vittima non è sufficiente a far desumere l’assenza dell’elemento della sudditanza psicologica nei confronti dell’aggressore.
Con queste motivazioni la Suprema Corte annullava la sentenza della Corte di Appello che aveva assolto il coniuge aggressore dal delitto di maltrattamenti e lo aveva prosciolto da quello di lesioni a seguito della rimessione di querela da parte della vittima.
La sentenza di secondo grado veniva impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, si sottolineava come fosse stata errata la valutazione della reattività della donna, che aveva indotto alla considerazione dell’esistenza di un contesto di aggressività reciproca.
La Corte di Cassazione annullava dunque la sentenza con riguardo al reato di maltrattamenti e disponeva il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.
A parere degli Ermellini “la Corte si è limitata a prospettare la genericità delle dichiarazioni accusatorie, senza fornire una motivazione che, confrontandosi con gli argomenti utilizzati dal primo Giudice, desse conto dell’effettiva inidoneità del compendio probatorio a rappresentare un quadro di costante assoggettamento della persona offesa alle condotte maltrattanti del marito, a fronte della prospettazione di comportamenti umilianti e vessatori tenuti nel corso dell’intero ménage matrimoniale”.
La Corte di Cassazione affermava, inoltre, che “la Corte (d’Appello, ndr) ha incentrato la propria valutazione sull’assunto dell’assenza di una posizione di inferiorità della persona offesa, facendo riferimento ad una reazione di lei, di cui ella stessa aveva dato conto, ma di cui non è stato spiegato l’effettivo significato, al fine di lumeggiare le reali dinamiche comportamentali, nell’arco dell’intero rapporto matrimoniale”.
In altri termini, i Giudici di Appello, al fine di escludere la valenza delle condotte attribuite all’imputato, avrebbero dovuto stabilire uno specifico confronto tra le stesse e le pretese reazioni della persona offesa, ciò che implicava tuttavia la verifica dell’inserimento di condotte di per sé idonee a ledere il patrimonio morale della vittima in un contesto di reciproca aggressività, attestante il difetto di sudditanza psicologica della persona offesa, approccio ben diverso da quello emergente dalla lacunosa motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, Sentenza n. 4681, del 05.02.2021