Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiarito che l’uomo deve assumere gli obblighi genitoriali anche dopo la separazione dei coniugi (ordinanze 11 ottobre 2020 e 27 gennaio 2021).
La delicata questione affrontata riguarda il caso di embrioni fecondati e crioconservati, finalizzati alla procreazione medicalmente assistita, che una donna chiedeva di impiantare contro la volontà del partner, dopo l’intervenuta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La pronuncia del Tribunale campano rappresenta una novità nel panorama giurisprudenziale poiché, per la prima volta in Italia, un tribunale decide su questo tema, estremamente complesso e delicato, oltre che di significativo impatto anche dal punto di vista sociale.
L’Ordinanza emessa dal Tribunale monocratico accoglie la richiesta della madre e viene reclamata a confermata dal Tribunale in composizione collegiale.
In applicazione dell’art. 6 c. 3 L. n 40/2004 “Il consenso alla PMA può essere revocato fino alla fecondazione dell’ovocita“, dunque nessuno dei due partner può revocare il consenso all’impianto dell’embrione dopo tale momento. Tale formulazione legislativa era stata limitata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 151/09, che aveva riconosciuto la possibilità di non procedere all’impianto quando questo fosse stato contrario all’interesse alla salute della donna. Al di fuori di questa ipotesi, come ha ricordato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il consenso non può essere revocato neppure dopo la fine del rapporto di coppia e la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, la richiesta della donna di procedere all’impianto degli embrioni crioconservati non può essere ostacolata dalla decisione dell’ormai ex partner di revocare il consenso precedentemente prestato, non potendo l’intervenuto dissenso impedire il tentativo di gravidanza. Ciò determina una costrizione dell’uomo ad assumere la gli obblighi morali ed economici legati alla paternità giuridica nei confronti di un figlio concepito in costanza di matrimonio e che eventualmente nascerà dopo anni dallo scioglimento dello stesso.
La motivazione del provvedimento giudiziario si fonda su due assunti: 1) la tutela dell’embrione crioconservato e del suo interesse alla vita e allo sviluppo, la sua aspettativa ad essere avviato alla nascita avendo come unica alternativa di rimanere congelato a tempo indeterminato; 2) il principio di autoresponsabilità e legittimo affidamento che si esprime nel consenso al trattamento di PMA prestato dai membri della coppia che, una volta intervenuta la fecondazione dell’ovocita, non può più essere revocato.
Il venire meno del rapporto coniugale, che aveva motivato il progetto genitoriale, sarebbe dunque irrilevante. Sussisterebbe, pertanto, la possibilità per la donna di procedere nel tentativo di perseguire una gravidanza, che, qualora dovesse andare a buon fine, sfociando nella nascita del figlio, comporterebbe per l’ex marito il riconoscimento ex lege come padre legittimo del nato.
In altri termini, il consenso espresso dai partner alla procreazione assistita non costituisce mero consenso all’esecuzione di un trattamento sanitario, configurandosi come vera e propria manifestazione di volontà costitutiva di uno status genitoriale, acquisito a partire dal momento del concepimento dell’embrione, status che non potrà essere più rimesso in discussione.
Tribunale di Santa Maria, Ordinanze dell’ 11 ottobre 2020 e del 27 gennaio 2021.