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Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 11 febbraio 2016 n. 5690. In caso di contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, anche se lo sforamento è minimo, nel caso di 0,02, qualora il Pm abbia chiesto il decreto penale di condanna, il Gip non ha alcun margine per assolvere l’imputato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 11 febbraio 2016 n. 5690, accogliendo il ricorso della pubblica accusa e annullando la sentenza del tribunale di Asti favorevole al conducente.
E ciò sia per una ragione di carattere procedurale che per la stringente cornice normativa e giurisprudenziale in materia di alcoltest. Sotto il primo aspetto, la Cassazione ha affermato che il giudice, chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, può deliberare il proscioglimento “solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta ovvero sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell’azione penale o sulla inoffensività della condotta” (n. 3914/2013). Nel caso affrontato, infatti, “non ricorre quella mancanza assoluta della prova integrabile nelle fasi successive che sola può legittimare un proscioglimento adottato ex art. 129 cod. proc. pen. dal Gip investito della richiesta ex art. 459 cod. proc. pen.”.
Secondo il ragionamento del giudice delle indagini preliminari, invece, siccome l’indagato aveva un tasso alcolemico di poco superiore alla soglia penale di 0,80 (con un superamento di 0,05 e 0,02 nelle due prove) non si poteva essere certi dell’effettivo stato di alterazione del conducente. Del resto, per il Gip, lo sforamento poteva anche essere frutto della “ineliminabile imprecisione” dello strumento. Non solo, il Dm 196/1990 nel dettagliare le procedure di accertamento avrebbe stabilito una soglia di tolleranza del 4% – per concentrazioni tra 0,40 e 1m/g, applicando la quale si sarebbe tornati automaticamente sotto soglia.
Per i giudici di legittimità però la valutazione del tribunale di merito non tiene conto del fatto che è onere della difesa fornire la prova contraria all’accertamento – difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione, “non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (n. 17463/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (n. 42084/2011), o prospettare dubbi non correlati a specifici elementi fattuali”. Inoltre con riferimento ai decimali risultanti dalla misurazione, prosegue la sentenza, l’articolo 186 del C.d.S. non prevede in alcun punto che non se ne debba tener conto (n. 4967/2013). Infine, conclude la sentenza, la normativa di settore ha specificato l’obbligatorietà, per gli agenti di polizia, di effettuare almeno due verifiche ad intervallo di cinque minuti “e, tra i risultati ottenuti, di considerare rilevante quello col valore inferiore e che i due accertamenti non possono essere sostituiti dalla combinazione di un accertamento tecnico con un controllo sintomatico”.

(Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 11 febbraio 2016 n. 5690)