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Niente imputazione del reato di bancarotta patrimoniale per l’amministratore formale che prende il comando dell’azienda, ma che di fatto non abbia la consapevolezza di sottrarre beni ai creditori.
Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte in relazione alle ipotesi di distrazione di cespiti aziendali, in cui non può, nei confronti del soggetto investito solo formalmente di una carica gestoria della società, trovare automatica applicazione la massima secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione a essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.
Questo perchè non è possibile ritenere automaticamente che ogni accettazione della carica di amministratore formale celi un disegno criminoso dell’amministratore di fatto.

Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 5 marzo 2018 n. 9951