La Cassazione condanna il papà che per anni ha fatto mancare l’assegno di mantenimento alla figlia minore solo perché il suo tenore di vita è peggiorato.
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la Cassazione , VI sez. Penale, con sentenza n. 48567/2019, ha chiarito che il peggioramento del tenore di vita, causato da momentanei problemi lavorativi, non rappresenta una giustificazione per la non corresponsione dell’assegno mensile di mantenimento alla minore.
La Corte di Cassazione ha così dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato che, con specifico motivo, contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo. Gli Ermellini hanno condiviso la tesi della Corte d’Appello che aveva applicato il principio di diritto per il quale il reato di cui all’art. 570 c.p. deve essere qualificato come un illecito penale a dolo generico. Non è infatti necessario, affinché si realizzi la condotta omissiva richiesta dalla fattispecie, che il soggetto agisca con la precisa intenzione e volontà di far mancare i mezzi di sussistenza al destinatario bisognoso.
Nel caso di specie, il padre inadempiente non aveva provato alcuna concreta condizione d’impossibilità totale ad adempiere, visto che, per tutto il periodo in cui non ha corrisposto l’assegno per la minore, ha comunque continuato a lavorare.
Corte di Cassazione- sez. VI penale- sentenza n. 48567/2019 depositata in data 28.11.2019