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La Corte di Cassazione, Sez. Unite, con la sentenza n.18287/2018 ha stabilito che l’assegno di divorzio ha «natura assistenziale, compensativa e perequativa».
Con tale pronuncia, a seguito della quale si è resa necessaria una modifica urgente della legge sull’assegno divorzile, si supera il criterio del “tenore di vita” che ha tenuto banco per quasi trenta anni, i nuovi criteri, unitamente alla durata, saranno quelli che determineranno l’entità dell’assegno. Per la Cassazione “si deve adottare un criterio composito” che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e “dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge” alla vita familiare, al “patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età”.
Nella nuova legge sono contenuti diversi parametri che si fondano sulla durata del matrimonio, l’età del destinatario dell’assegno, le sue condizioni di salute e la ridotta capacità di reddito. Invero, per stabilire la misura dell’assegno sarà il contributo personale ed economico fornito dai coniugi durante il matrimonio, ovvero in particolare in che modo ognuno ha partecipato per creare il proprio patrimonio e quello comune.
Tenuto conto di tutte le circostanze indicate, «il tribunale può predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili». L’assegno, invece, non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l’assegno. L’obbligo di corresponsione dell’assegno, infine, non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza. Con una norma di chiusura poi la legge stabilisce che le disposizioni si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.