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 Legge, 23/06/2017 n° 103, G.U. 04/07/2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 è stata pubblicata la Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”.

Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità entrano in vigore fin da subito (il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, vale a dire dal 3 agosto), altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.

Le principali novità previste dalla legge:

Diritto penale sostanziale: la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica il regime della prescrizione dei reati e inasprisce il trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso:

La legge contiene anche la delega al Governo per la modifica del codice penale riguardo ai seguenti istituti:

Diritto processuale: la riforma interviene, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità dell’imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari (in particolare in materia di intercettazioni), e dell’archiviazione. Vediamo i punti più significativi:

 Sono esclusi dall’ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.

 Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.

 Il P.G. presso la Corte d’appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i P.M. del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.

 La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal giudice con decreto motivato (mai però per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario).

 Fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice, con decreto motivato, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso.

Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.

La legge delega il Governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle intercettazioni. Queste le principali novità che dovranno essere attuate con uno o più decreti legislativi: