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Secondo la Corte di Cassazione, sussiste in capo al detentore dell’animale una posizione di garanzia, in virtù della quale egli risponde del reato di lesioni colpose in caso di aggressione a terzi. Il proprietario dell’animale ha, dunque, l’obbligo di controllarlo e di custodirlo, adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione.

Ha ricordato la Corte come, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale impone l’obbligo di controllarlo e di custodirlo, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (Sez. IV, n. 18884 del 16/12/2011); inoltre, la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione a quelli domestici come il cane così da obbligare l’adozione di tutte le possibili cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale ed idonee a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi (Sez. IV, n. 6393 del 10/1/2012).

La Cassazione, dunque, ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di animali, non è sufficiente che l’animale si trovi in un luogo privato e recintato ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo e arrecare danno a terzi (Sez. IV, n. 47141 del 09/10/2007).

Cassazione penale, sentenza n. 13464/2020, 30.04.2020