Per la Corte di Cassazione, sono da considerarsi rientranti tra le parti comuni dell’edificio, poiché parte integrante della facciata, le ringhiere e divisori dei balconi. Pertanto, le spese per la loro sostituzione sono da ripartire tra tutti i condomini.
Più in particolare, per la Suprema Corte, le ringhiere, che fungono da parapetto, come i divisori dei balconi, integrandosi con la facciata dell’edificio, determinano la conformazione del decoro architettonico, con conseguente riconducibilità al novero delle parti comuni dell’edificio.
Nel caso di specie, il motivo di ricorso era volto a contrastare sotto il profilo fattuale la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, che si era conformato al principio di diritto elaborato da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21/01/2000, n. 637 del; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071)”.
Nel merito, l’accertamento operato dal giudice che le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché “ben visibili all’esterno”, “disposti simmetricamente”, “omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale” assolvano in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione, sez. civ. VI, Ordinanza n. 10848 dell’08.06.2020.