La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’imputata per il reato di diffamazione aggravata. Alla stessa non è stata riconosciuta l’attenuante della provocazione, poiché la pubblicazione dei post su Facebook, finalizzati a rendere noto l’adulterio dell’ex marito, nonché ad offendere, con volgari epiteti, la donna con cui lo stesso intratteneva una relazione extraconiugale, dimostravano sentimenti di odio e vendetta.
Il ricorso in Cassazione, proposto dalla donna che era stata condannata già nei precedenti gradi di giudizio, si articolava nei seguenti motivi. Con il primo rilevava l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto indagata e imputata in un procedimento connesso per il reato di atti persecutori in danno della odierna ricorrente. Con il secondo contestava il mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione rappresentata dalla relazione extraconiugale e della mancata valutazione delle condotte moleste e diffamatorie messe in atto dall’amante ai danni dell’imputata, odierna ricorrente, tra il 2013 e il 2015. Con il terzo lamentava l’entità della pena inflitta, superiore al massimo edittale previsto per la pena pecuniaria come misura alternativa alla pena della reclusione.
La Cassazione accoglie soltanto il terzo motivo di ricorso.
In relazione al primo motivo, ritenuto inammissibile, la Corte precisa che l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa non sono state eccepite prima di procedere all’esame della stessa. Inoltre, la costituzione di parte civile della persona offesa fa desumere la scelta della stessa di voler deporre contro l’imputata. L’eccezione d’inutilizzabilità è inoltre affetta da genericità.
Quanto al motivo relativo alla esimente della provocazione, la Cassazione afferma: “la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione dell’esimente di cui all’articolo 599 c.p., rilevando che la condotta diffamatoria dell’imputata è stata posta in essere allorquando la relazione extraconiugale tra il marito e la (OMISSIS) era già terminata, e comunque per un tempo eccedente rispetto alla immediatezza dei fatti, essendo dunque espressione più di un proposito di vendetta, di uno sfogo della rabbia (come pure ammesso dalla (OMISSIS), che di una reazione ad una provocazione. Al riguardo, ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore”.
Anche con riferimento alle condotte tenute dall’amante – che, stando al ricorso, risalirebbero al periodo tra il 2013 ed il 2015- la Corte evidenzia l’assenza di immediatezza rispetto alla condotta diffamatoria oggetto dell’odierno giudizio, trattandosi di fatti (anche) successivi, e dunque insuscettibili di integrare un fatto ingiusto causalmente collegabile al reato di cui all’articolo 595 c.p.
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 3204 del 26 gennaio 2021.