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La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 576/2020, ha accolto le ragioni del luxury brand “Burberry” nella causa per contraffazione del suo marchio, il motivo a tartan c.d. “Burberry Check”.
Nella decisione impugnata i giudici della Corte di Appello di Roma avevano seguito un iter argomentativo che escludeva il reato di contraffazione del sopra riportato marchio. Il giudice dell’appello aveva stabilito – diversamente dal giudice di prime cure – che non fosse necessaria, al fine della violazione delle norme penali in materia di contraffazione, che le parole Burberry ed il relativo marchio denominativo si trovassero apposte sul motivo scozzese, tuttavia aveva negato la sussistenza del reato di contraffazione in virtù dell’inidoneità del marchio figurativo del tartan a scacchi a creare un collegamento univoco con la casa di moda.
Con quest’ultima sentenza, la Corte di Cassazione ha, da un lato, confermato la decisione della Corte d’Appello nella parte della sentenza che esclude la necessità del ricorrere delle parole “Burberry” sul tessuto a fini contraffattivi, ritenendo che ” l’alterazione dei marchi comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l’originale”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha poi osservato che “integra il delitto di cui all’art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p., tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno”.
Non paiono residuare quindi dubbi in merito al riconoscimento della notorietà del marchio a motivo ornamentale di Burberry e alla sua capacità distintiva rispetto ai prodotti sui quali è apposto.
Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza n. 576/2020.