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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21141/2020, ha operato importanti precisazioni in merito al riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della moglie che, nonostante l’impegno, non riesce a trovare lavoro ed all’aumento dell’assegno di mantenimento in favore della figlia che, crescendo, necessita di maggiori risorse economiche.

Per la Suprema Corte, infatti, risulta infondato il motivo di impugnazione sollevato dal marito (ricorrente), che  lamenta l’erronea valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi. Invero, per gli Ermellini, la Corte d’appello ha ampiamente motivato sui presupposti dell’assegno di mantenimento attraverso l’esame delle dichiarazioni dei redditi, escludendo ogni colpa della moglie in ordine alla ricerca di un lavoro. Aggiungono, inoltre, che dagli atti non emerge che nei precedenti gradi di giudizio siano state discusse le questioni della durata del matrimonio e dei conti corrente della donna, che invece sono state poste a sostegno del solo ricorso in Cassazione.

La Cassazione ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di impugnazione, poiché in sede di secondo grado di giudizio il giudice ha accolto parzialmente l’appello per quanto riguarda l’importo da corrispondere al mantenimento della figlia, aumentandolo in considerazione dell’accrescere delle esigenze della figlia,  integralmente, invece, l’istanza presentata dalla ex moglie relativa all’assegno divorzile.

Pertanto, per la Corte, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese, ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi; a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. Nel caso concreto, il giudice d’appello ha posto le spese del secondo grado in capo al soccombente parziale in base ad una complessiva valutazione dei fatti di causa; la compensazione parziale delle spese, peraltro, è solo una facoltà e non un obbligo del giudice. Dunque, per la Cassazione, le spese seguono la soccombenza e sono state riconosciute in capo al marito.

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 21141 del 02.10.2020