0815122225

0818863084

INFO@DEIURE.NET

La Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 26757 depositata il 24.11.2020, alla vigilia della giornata internazionale di sensibilizzazione verso il fenomeno della violenza contro le donne, ha stabilito che, qualora la vittima del reato di violenza sessuale, o altri reati violenti ed intenzionali, non riesca ad ottenere un risarcimento da parte dell’autore del crimine, sia lo Stato a riconoscerle un indennizzo, dall’importo non meramente simbolico, ma parametrato alla gravità del reato e tenendo conto delle sue peculiarità.
Tale provvedimento giunge a seguito di due rinvii alla Corte di Giustizia U.E. ed origina dalla vicenda di una donna, vittima del reato di violenza sessuale che, pur avendo ottenuto sentenza di condanna dei suoi aggressori in sede penale, non riusciva ad ottenere il risarcimento del danno stabilito con provvisionale, stante la latitanza dei condannati.
Pertanto, la donna intraprende un’azione legale per la mancata trasposizione, in tempo utile, in Italia della direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo da riconoscere alle vittime del reato (recepita solo nel 2017). La direttiva, infatti, aveva stabilito che gli Stati membri avrebbero dovuto introdurre un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un equo ristoro per le vittime di crimini di violenza intenzionale, a cui ricorrere nel caso in cui le stesse fossero impossibilitate ad ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti da parte degli autori.
L’esito dell’azione legale è favorevole per la donna, che ottiene dal Tribunale adito l’accertamento dell’inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della direttiva, e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di ben 90.000 euro nei confronti della vittima. La condanna viene confermata in secondo grado, anche se il giudice di seconde cure provvede a ridurre il quantum riconosciuto.
La vicenda, dunque, giunge innanzi alla Corte di Cassazione, che promuove un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’U.E. Il giudice del rinvio si interroga su due aspetti: da un lato, sulla possibile applicazione del regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro a causa della trasposizione tardiva della direttiva 2004/80, nei confronti di vittime di reati intenzionali violenti, che non si trovino in una situazione transfrontaliera; dall’altro, la Cassazione nutre dubbi in ordine al carattere “equo ed adeguato”, ai sensi della direttiva 2004/80/CE, della somma forfettaria di 4.800 euro prevista dal D.M. 31 agosto 2017 per l’indennizzo delle vittime di violenza sessuale.
Con pronuncia resa il 16 luglio 2020 (C-129/19), la C.G.U.E. ha dichiarato, in primo luogo, che è applicabile il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione, dovuto alla intempestiva trasposizione della direttiva 2004/80, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso. Inoltre, ha statuito che non può essere qualificato come equo ed adeguato un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale, sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, qualora questo non tenga conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.
Dunque, la Corte di Cassazione, investita della questione, afferma una serie di importanti principi di diritto.
Preliminarmente, la Suprema Corte chiarisce che alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo in favore delle vittime.
L’indennizzo in questione spetta alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. ed anche se si tratta di vittime non frontaliere, cioè residenti nel territorio di uno Stato membro in cui il crimine è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti.
Gli Ermellini chiariscono che non dovrà trattarsi di un indennizzo meramente simbolico e, se determinato in via forfettaria, dovrà comunque tenere conto delle peculiarità e gravità del reato.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione, a titolo di risarcimento del danno per tardiva trasposizione delle Direttiva 2004/80/CE nell’Ordinamento italiano, vada decurtata la somma corrisposta loro a titolo di indennizzo ex L. 122/2016 e ss.mm., in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Si precisa che l’indennizzo fissato in 4.800 euro è aumentato in applicazione del D.M. 22 novembre 2019, ed è stato fissato in un importo base di 25.000 euro, con la possibilità di un ulteriore incremento di 10.000 euro per spese mediche e assistenziali.

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 26757 del 24.11.2020