Commette reato di dichiarazione fraudolenta chi, mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, effettua la detrazione di spese mediche false nel 730. La falsità deriva anche dall’indicazione dei soggetti, con cui è intercorsa l’operazione, e non solo, dunque, dai documenti aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, come le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui e le schede carburante.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sez. penale, con sentenza n. 17126/2018, dichiarando inammissibile il ricorso di una serie di persone responsabili, in associazione a delinquere, alcuni come promotori e altri come organizzatori, di aver commesso più delitti di evasione fiscale previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.
Gli imputati avevano costituito un vero e proprio sodalizio criminale che, attraverso documentazione sanitaria materialmente falsa, aveva consentito a numerosi contribuenti di presentare dichiarazioni dei redditi fraudolente per l’esposizione di spese sanitarie mai sostenute. I contribuenti avevano così ottenevano un rimborso IRPEF non dovuto, pari a oltre 2 miliardi di euro, la cui metà era stata dagli stessi contribuenti versata al sodalizio criminoso.
Cassazione penale, III sez., sent. 17126/2018