All’interno degli uffici dell’Ispettorato del lavoro, durante un colloquio informativo, un funzionario pubblico insulta un lavoratore, che registra l’audio e querela il medesimo per diffamazione.
La Corte di Cassazione, occupandosi della vicenda, si sofferma preliminarmente sulla utilizzabilità della registrazione, chiedendosi se gli uffici dell’Ispettorato del lavoro siano o meno connotabili come privata dimora.
Per la Cassazione: “rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale”.
Secondo la giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato, rileva la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, indipendentemente dalla disponibilità di quel domicilio anche da parte dell’autore dell’indebita intercettazione. In applicazione del principio, sono considerate inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma dell’art. 615 bis c.p., le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata, anche se effettuate dal coniuge in danno dell’altro, nella comune abitazione.
Dunque, la Corte di Cassazione conclude nel senso che l’Ufficio dell’ Ispettorato del Lavoro, sede del colloquio e della registrazione audio, non rientri nella nozione di luogo di privata di dimora, poiché in esso si compiono abitualmente attività di rilievo pubblico; “nella specie, il colloquio informativo con un lavoratore costituiva diretta esplicazione della funzione pubblicistica svolta proprio dal ricorrente, il quale non aveva neppure la disponibilità esclusiva dell’ufficio, condividendolo con i suoi colleghi che, infatti, erano presenti in quell’occasione”.
Quanto alla possibilità di utilizzare la registrazione come prova: “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, poiché, invece, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa, nel caso di specie non ricorrenti”.
L’art. 234 c.p.p., infatti, “consente l’acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo e, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale”. Deve, quindi, escludersi che una registrazione catturata mediante un telefonino costituisca intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina dell’art. 266 c.p.p. e ss., avendo, piuttosto, la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.
Infine, la Corte di Cassazione si sofferma sulla condotta posta in essere dal funzionario, che aveva pronunciato l’espressione “sei una testa di …”, giungendo a riconoscere a tale frase una valenza diffamatoria.
Quanto alla offensività, la Suprema Corte ritiene che “occorre considerare che l’esternazione è avvenuta all’interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia. E’ vero che si tratta di parole che possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune – ex se significative di un impoverimento del linguaggio e dell’educazione – ma, è altrettanto accreditato l’orientamento secondo cui, ai fini della offensività della condotta, occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata”
Ebbene, per la Cassazione, occorre considerare il fatto che la frase in questione sia stata pronunciata “nel corso dell’espletamento di un accertamento amministrativo, in un ambito istituzionale che rivelava posizioni non paritarie tra il propalante e il destinatario dell’esternazione, che si ricordi, era un lavoratore, dipendente dell’imprenditore in siffatto modo apostrofato e persona direttamente assoggettata all’accertamento ispettivo. Tale peculiare contesto fattuale non può essere considerato neutro ai fini della lesività della condotta, poiché l’avere pronunciato le richiamate parole (sottolineando anche che il destinatario era un ex poliziotto) nell’esplicazione del ruolo istituzionale conferisce all’esternazione una non ignorabile connotazione spregiativa, non giustificata dalla situazione di fatto, e, pertanto, in quanto non dotate di continenza, esse rendono la condotta penalmente rilevante”.
Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 14005 del 07.05.2020