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La Corte di Cassazione, con riguardo alla questione relativa all’indennizzo conseguente alla espropriazione per pubblica utilità, con adozione della  fascia di rispetto stradale e autostradale come semplice obbligo di distanza, al fine di impedire la realizzazione di manufatti edilizi all’interno della predetta fascia e di favorire e garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e nelle immediate vicinanze,  ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste”.

In altri termini, in caso di espropriazione per pubblica utilità, qualora il vincolo di inedificabilità assoluta riguardi esclusivamente una fascia di rispetto (nella specie autostradale), il proprietario deve essere comunque indennizzato se, per effetto di tale vincolo, l’area residua non risulti più utilizzabile come lo sarebbe stata in mancanza dello stesso e risulti, dunque, deprezzata per essere ridotta la capacità edificatoria che le era propria in forza dell’unione con l’area destinata al rispetto stradale. Pertanto, l’apposizione del vincolo di inedificabilità (riguardante l’area di rispetto) potrebbe incidere anche sull’area residua, quando sia unita funzionalmente ed economicamente, o in stretto collegamento strutturale e obiettivo, con quella espropriata, riducendone l’utilizzabilità e anche la capacità edificatoria con effetti pregiudizievoli per il proprietario e quindi indennizzabili.

Corte di Cassazione, Sez. Civ. I, Sentenza del 5 giugno 2020 n.10747