La Cassazione sdogana il riconoscimento dell’imputato tramite Facebook affermando che esso è pienamente «attendibile».
La Corte di appello di Milano ha ritenuto un uomo di origine straniera responsabile di concorso in rapina e porto d’armi. L’imputato ha proposto ricorso sostenendo, tra l’altro, che la motivazione «era del tutto carente ed illogica nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto rituale e valida la propria identificazione effettuata mediante Facebook e senza alcun successivo riconoscimento», in tal modo non superando «i profili di incertezza e di ragionevole dubbio circa la individuazione dell’imputato». E successivamente, con memoria aggiuntiva, che «non poteva parlarsi di una ricognizione in senso tecnico in quanto non erano state rispettate le formalità di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p».
Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la Suprema corte ha sbrigativamente replicato che il giudice di secondo grado «con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente» ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell’odierno imputato in ordine alla rapina contestatagli «sulla base della annotazione della Polizia di Desio» e «della individuazione operata dalla persona offesa, ritenuta pienamente genuina ed attendibile».
Corte di cassazione – Sentenza 45090/2017