Sentenza 8 aprile 2015, n. 14169
Massima redazionale
CIRCOLAZIONE STRADALE – Guida sotto stupefacenti – Rifiuto a sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti – Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida – Rinvio al trattamento sanzionatorio previsto per la guida in stato di ebbrezza – Conseguenze – Raddoppio in caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato. (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articoli 186, commi 2, lettera c), e 7, e 187, comma 8)
Nel caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti previsto dall’articolo 187, comma 8, del codice della strada (e lo stesso vale per il rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico previsto dall’articolo 186, comma 7, dello stesso codice), la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida trova una sua autonoma regolamentazione quanto alla durata (da sei mesi a due anni: cfr. articolo 186, comma 7, richiamato dall’articolo 187, comma 8), ma, in forza del rinvio al trattamento sanzionatorio dell’articolo 186, comma 2, lettera c) (contenuto nell’articolo 186, comma 7, richiamato appunto dall’articolo 187, comma 8), deve ritenersi operante il raddoppio di tale durata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa procedersi alla confisca.
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