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Costituisce mero inadempimento di natura civilistica, l’inadempimento che non sia caratterizzato da alcuna volontà frodatoria da parte del debitore nel momento in cui assuma l’obbligazione. Ove, al contrario, sia sussistente una volontà frodatoria, è configurabile alternativamente, o il reato di truffa o quello di insolvenza fraudolenta che si distinguono perché, nella truffa, la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente. Di conseguenza, la condotta di chi, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, ottenga un prestito da un terzo il quale confida nella restituzione in virtù di pregressi regolari adempimenti – che non facciano parte di un preordinato piano truffaldino configura l’ipotesi delittuosa dell’insolvenza fraudolenta.

 

           CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – SENTENZA 4 luglio 2017, n.32055