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Le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali operate sulle utenze del commercialista sono utilizzabili nell’indagine penale per frode fiscale a carico del cliente, se hanno ad oggetto operazioni illecite.
Dunque se il commercialista è intercettato, perché sotto indagine, i ‘consigli’ forniti ai clienti per evadere il Fisco non sono coperti dal segreto professionale e dunque sono pienamente utilizzabili anche ai fini cautelari.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n.14007, precisando che il divieto si applica soltanto ai fatti di cui il professionista sia venuto a conoscenza con riguardo alla propria attività professionale.
Cassazione, sentenza n. 14007 del 26 marzo 2018.