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La revisione dei veicoli è attività regolata da norme di diritto pubblico, e di conseguenza chi la effettua assume la funzione giuridica del pubblico ufficiale. Mentre il semplice adesivo sulla carta di circolazione, attestante l’avvenuta revisione, ha natura di mero certificato di un adempimento amministrativo.

La Suprema Corte sostiene che concorre nel reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico il proprietario del veicolo non sottoposto a revisione, che però si avvale dell’apposizione del falso tagliando di revisione regolare rilasciato dalla società addetta. La revisione, infatti, è disciplinata da norme di diritto pubblico e chi la compie svolge le funzioni di un pubblico ufficiale, per cui, in caso di falso, si integra la fattispecie di reato di cui all’art 479 c.p.

Nel caso di specie, al proprietario del veicolo veniva contestata la commissione del reato contemplato dagli artt. 110 e 479 c.p. in relazione all’art. 80, comma 13, del Codice della Strada, poiché, come istigatore o beneficiario, in concorso con soggetti che avevano agito in qualità di pubblici ufficiali, aveva attestato falsamente l’esito positivo della revisione, apponendo sulla carta di circolazione il falso tagliando “regolare”.

La Corte, con la sentenza n. 17348/2020, chiarisce che “agli atti del procedimento vi sono sia la copia della carta di circolazione della vettura dell’imputato recante l’etichetta di revisione, sia due documenti – allegati al ricorso – a firma della (OMISSIS) – che ha sottoscritto gli atti apponendo la propria sottoscrizione sulla stampigliatura del timbro della società di revisione – che descrivono analiticamente le operazioni compiute per l’espletamento della revisione del veicolo, e che si qualificano pertanto a tutti gli effetti come atto pubblico – cd. referto di revisione – in quanto atti primari e non derivati – a differenza della etichetta di revisione contenente una mera certificazione; atto di natura pubblica in quanto da ricondursi a un pubblico ufficiale, trattandosi di un’attività, quella di revisione – direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza – della P.A., disciplinata da norme di diritto pubblico (articolo 80, commi 1 e 17, c.s.), di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge (cfr. Cass., sez. 5, 7.3.2008, n. 14256, B. e altro, rv. 239437).”

La Cassazione, dunque afferma che “integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente l’avvenuta revisione delle auto, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni necessarie per l’espletamento della revisione del veicolo e con esito positivo quanto alla prova di regolarità delle parti esaminate”.

Con riguardo al fatto che la falsa attestazione è stata eseguita nell’interesse del proprietario del veicolo, la Corte ha argomentato che l’unica ipotesi logicamente apprezzabile consiste nel ritenere che la falsità fosse stata concordata con l’imputato; questi, infatti, nonostante sapesse che il veicolo non era stato lasciato presso la sede sociale per essere revisionato, si era giovato della falsa certificazione sulla carta di circolazione corredata dai documenti che attestavano anche l’avvenuto espletamento delle attività propedeutiche alla verifica del caso, essendo egli l’unico ad avervi interesse.

Corte di Cassazione, Sez. Pen. V, Sentenza dell’8 giugno 2020 n.17348