Nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari, il contraente “debole” non può contestare la clausola vessatoria eventualmente sottoscritta sostenendo che la stessa non era leggibile.
La Corte di Cassazione, nella questione alla stessa sottoposta stabilisce: “In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., comma 2, approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver compreso la portata della suddetta clausola derogatoria”.”
Corte di Cassazione, VI Sezione civile, Ordinanza del 12 febbraio 2018 n. 3307