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Secondo i Giudici europei le compagnie aeree devono indicare sin dalla pubblicazione delle loro offerte sui propri siti internet, l’Iva applicata ai voli nazionali, nonchè le tariffe per il pagamento con carta di credito e gli oneri per il check-in, qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa gratuita. La vicenda origina nel 2011, quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva contestato alla compagnia aerea Ryanair di aver pubblicato sul proprio sito prezzi che non indicavano, sin dalla prima visualizzazione, l’importo dell’Iva per i voli nazionali, gli oneri di web check-in e le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair. Secondo l’Agcm, tali costi erano inevitabili e prevedibili, pertanto il consumatore avrebbe dovuto esserne informato fin dall’inizio, ancor prima dell’avvio del processo di prenotazione, multando, a tal fine, Ryanair per pratica commerciale sleale.

Il ricorso innanzi al tribunale amministrativo italiano è stato respinto in primo grado, così Ryanair ha fatto appello davanti al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia Ue che, nella sentenza in parola, ha stabilito che tutti i costi ritenuti inevitabili e prevedibili per il consumatore debbano essere indicati fin da subito in modo trasparente dalla compagnia aerea.

Fra i costi inevitabili rientrano quindi anche gli oneri di check-in, qualora non esista una modalità gratuita offerta dal vettore aereo, l’Iva applicata ai voli nazionali e le tariffe applicate per il pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo. 

Corte di giustizia dell’Unione Europea, sezione VII, sentenza 23.04.2020, C 28/19 – Ryanair Ltd contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust