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Respinta la richiesta avanzata da due donne di vedersi indicate entrambe come madri, l’una come genitrice biologica e l’altra come genitrice intenzionale. Decisiva la constatazione che la bambina è nata in Italia, grazie al ricorso alla procreazione medicalmente assistita praticata all’estero. Impossibile, di conseguenza, indicare ufficialmente come madre non solo quella biologica ma anche la compagna di quest’ultima.

La Corte di Cassazione si oppone all’ipotesi che un bambino possa avere ufficialmente due madri, cioè quella biologica e quella dichiaratasi genitrice intenzionale per avere dato il consenso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita praticata all’estero.

I Supremi Giudici sottolineano il divieto per le coppie dello stesso sesso di fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in Italia, a cui «possono accedere solo le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi». Conseguenza è che «implicitamente (ma chiaramente) una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato», e tale restrizione «è attualmente vigente all’interno dell’ordinamento italiano e, dunque, applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia, a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa».

I Giudici della Cassazione richiamano i principi fissati dalla Corte Costituzionale. Il riferimento, per la precisione, è al fatto che le più recenti tecniche offerte dalla scienza per favorire la procreazione vanno intese come «rimedio alla sterilità o alla infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile», e così va escluso che «la procreazione medicalmente assistita possa rappresentare una modalità di realizzazione del desiderio di genitorialità alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione delle persone interessate». Inoltre, i Giudici costituzionali evidenziano che «la legge prevede una serie di limitazioni di ordine soggettivo all’accesso alla procreazione medicalmente assistita, alla cui radice si colloca il trasparente intento di garantire che il suddetto nucleo familiare riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre».

Per i Giudici della Cassazione non è in discussione la validità delle conclusioni tracciate dalla Consulta, nonostante gli ultimi orientamenti sull’adozione di minori da parte di coppie omosessuali e sul riconoscimento in Italia di atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione in riferimento a genitori dello stesso sesso.

Con riguardo alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, si evidenzia la differenza tra l’adozione, orientata a dare una famiglia al minore che ne è privo, e la procreazione medicalmente assistita, che –invece- è finalizzata a realizzare le aspirazioni genitoriali di una coppia.

Circa il riconoscimento in Italia degli atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione da due donne, i Giudici sottolineano l’impellenza della tutela del diritto alla continuità (e conservazione) dello status filiationis acquisito all’estero. Tuttavia, nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, non è risultato pertinente il riferimento fatto dalle donne alla nozione ristretta di ordine pubblico, poiché «l’atto di nascita che si chiede di rettificare si è formato in Italia (dove la bambina è nata) e non rileva che la pratica fecondativa medicalmente assistita sia avvenuta all’estero».

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 7668/20; depositata il 3 aprile