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Secondo il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.

I Giudici di Palazzo Spada hanno premesso che il curatore non può considerarsi come avente causa del fallito nella gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti nel caso in cui la produzione degli stessi non sia ascrivibile specificamente all’operato del curatore, poiché la procedura di fallimento non determina alcun fenomeno successorio sul piano giuridico. Va quindi esclusa una responsabilità del curatore del fallimento, il quale non è né l’autore della condotta di abbandono illecito dei rifiuti, né l’avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore, posto che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendo al curatore soltanto la facoltà di gestione e di disposizione dello stesso.

L’Adunanza Plenaria si è chiesta se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano rilevanza giuridica gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n.152/2006.

Il Consiglio di Stato ha affermato che “la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. della legge fallimentare, comportino la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione”. 

In tali circostanze, la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare,  non in riferimento ai rifiuti, ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti. Conseguentemente, ad avviso dell’Adunanza, l’unica lettura del d.lgs. n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all’Amministrazione Pubblica di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall’impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento.

Tale conclusione si fonda innanzitutto sulle disposizioni dello stesso T.U. Ambiente. Infatti, al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, si riconnettono gli obblighi di rimozione, di avvio al recupero, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido, a condizione che la violazione sia ascrivibile ad almeno uno di essi, secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche per condotta omissiva, colposa nei limiti della esigibilità, o dolosa. In osservanza al diritto europeo, i rifiuti devono comunque essere rimossi, pur quando cessa l’attività, o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa, da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento. In altri termini, non rilevano le nozioni nazionali sulla distinzione tra il possesso e la detenzione, conta soltanto la disponibilità materiale dei beni.

Ciò costituisce un’applicazione del principio “chi inquina paga” (v. il ‘considerando’ n. 1 della direttiva n. 2008/98/CE), nel cui ambito solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. “esimente interna” prevista dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n.152/2006. La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’esimente di cui all’art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata. Nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz’altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.

Tale asserzione è coerente con la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell’attivo fallimentare dell’impresa che li ha prodotti. Diversamente, i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario “chi inquina paga”, ma anche in contrasto con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell’imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio.

Pertanto, la responsabilità della curatela fallimentare – nell’eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell’inventario fallimentare dei beni, ex artt. 87 e ss. della legge fallimentare – può prescindere dall’accertamento dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n.3 del 26.01.2021.