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La pronuncia del tribunale di Roma affronta la tematica della “subalternità” del genitore non collocatario durante la fase emergenziale causata dal Covid-19.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 07 aprile 2020, accoglieva l’istanza del padre di due figli minori di anni 15 e 13, il cui diritto di visita era stato impedito immotivatamente ed arbitrariamente dalla madre, nel frattempo trasferitasi senza il consenso paterno in altra regione rispetto a quella di residenza, nonostante il divieto di spostamento su tutto il territorio nazionale introdotto dalla legislazione d’emergenza del Governo ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19.

Il Giudice della Prima Sezione Civile del suddetto Tribunale, ritenendo nel caso di specie che i minori non sarebbero stati esposti ad alcun rischio ulteriore -se non quello normalmente connesso alla generale situazione emergenziale già in atto- ha accolto l’istanza paterna, avanzata con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., di dare regolare attuazione ai provvedimenti presidenziali, che prevedevano il diritto alla bigenitorialità dei minori e del padre, sebbene nel nuovo domicilio eletto dalla madre.

È stato, dunque, riconosciuto e tutelato il diritto primario dei minori e del padre a una “piena bigenitorialità”, da bilanciarsi con l’interesse alla salute pubblica individuale e collettiva.

Il Tribunale, ammettendo la legittimità degli spostamenti del padre per raggiungere i figli minori dalla sede di lavoro, prendendo atto della distanza geografica in essere, oltre a colmare il vuoto normativo nei provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo, ha evidenziato altresì come l’attuale emergenza da Covid-19 non possa intaccare né il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (e di riceverne cura, educazione, istruzione ed assistenza morale), né il diritto-dovere dei genitori di occuparsi dei figli, come sancito dalla Costituzione all’art. 30.

E’ evidente che il diritto-dovere alla bigenitorialià come innanzi non può svolgersi senza la frequentazione di chi ne è destinatario, né può ridursi il genitore non collocatario a mera figura eventuale, fungibile e/o residuale, sebbene, purtroppo, in molti casi, si configuri ancora l’esercizio della genitorialità da parte del genitore non collocatario come un riduttivo “diritto di visita” dei propri figli.

Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 3692 del 07.04.2020